Univideo U
Agenzia A

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 - ADESIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI
ART. 3 - OGGETTO E SCOPO
ART. 4 - DURATA


TITOLO II - ASSOCIATI
ART. 5 - AMMISSIONE: REQUISITI PROCEDURA E DECORRENZA
ART. 6 - GRUPPI D’IMPRESE
ART. 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI
ART. 8 - CONTRIBUTI
ART. 9 - SANZIONI
ART.10 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO


TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11 - ORGANI
ART. 12 - ASSEMBLEA
ART. 13 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
ART. 14 - ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 17 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART. 18 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART. 19 - PRESIDENTE
ART. 20 - VICE PRESIDENTI
ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
ART. 22 - PROBIVIRI
ART. 23 - DIRETTORE GENERALE
ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
ART. 25 - ESERCIZIO
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI


TITOLO IV – FONDO COMUNE, BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET), BILANCIO CONSUNTIVO
ART. 27- FONDO COMUNE
ART. 28- BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET)
ART. 29- BILANCIO CONSUNTIVO


TITOLO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
ART. 30- MODIFICAZIONI STATUTARIE
ART. 31- SCIOGLIMENTO


TITOLO VI -MARCHIO COLLETTIVO
ART. 32- MARCHIO COLLETTIVO


R E G O L A M E N T O DEL MARCHIO COLLETTIVO "U N I V I D E O"
ART. 1 - TITOLARITÀ' DEL MARCHIO COLLETTIVO
ART. 2 - CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
ART. 3 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE
ART. 4 - REQUISITI DEL MARCHIO
ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI AUTORIZZATI
ART. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL' ASSEMBLEA DELLA UNIVIDEO
ART. 7 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 8 - DECISIONI, INVITI, SOSPENSIONE E INTERDIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 9 - NOTIFICA DELLE DECISIONI E DELLE SANZIONI

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online” in forma abbreviata “Univideo”.
La sede dell’Associazione è sita in Milano.

ART. 2 - ADESIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI

Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località.


ART. 3 - OGGETTO E SCOPO

L’Univideo è un’Associazione di Produttori, Distributori e Importatori di Opere e Supporti Audiovisivi e Multimediali (quali a titolo esemplificativo videogrammi, prodotti di Editoria Elettronica, Videogiochi).
L’Associazione non ha natura commerciale, non persegue fini di lucro e ha lo scopo di tutelare e promuovere gli interessi collettivi del settore sul piano nazionale ed internazionale.
L'Associazione ha per scopo:
a) Favorire il progresso del settore rappresentato, curando l'assistenza e la tutela degli interessi delle imprese associate in tutti i problemi sindacali e del lavoro e per tutte le problematiche di natura tecnico-economica che direttamente o indirettamente le riguardano;
b) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, anche dando esecuzione a norme di legge riguardanti l’Univideo in quanto Associazione di categoria maggiormente rappresentativa;
c) svolgere le seguenti funzioni:
  • tutelare le attività delle imprese aderenti sul piano sindacale e del lavoro stipulando il contratto collettivo riguardante il settore rappresentato;
  • provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici di loro interesse;
  • organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti ed altre iniziative di rilevanza esterna su temi di generale interesse del settore rappresentato;
  • raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività delle imprese associate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;
  • promuovere ed organizzare attività ausiliarie per le imprese associate.

E' demandata all'Associazione la facoltà di agire in giudizio per le ipotesi di fatti che rechino pregiudizio alla categoria, in particolare ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941, della legge n. 93 del 5 febbraio 1992, della legge 248 del 18 agosto 2000 o in genere della normativa in materia di diritto d’autore e dei diritti connessi, oltre che in materia di concorrenza sleale.
E' demandata altresì all'Associazione la facoltà di agire in giudizio a tutela delle violazioni dei diritti relativi al proprio marchio collettivo.
L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale e/o commerciale con carattere residuale e solo se strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi statutari.
L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia ed indipendenza.

ART. 4 - DURATA

La durata dell’Associazione è indeterminata. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria che dispone circa la liquidazione e la destinazione del patrimonio sociale.



]TITOLO II - ASSOCIATI


ART. 5 – AMMISSIONE: REQUISITI PROCEDURA E DECORRENZA

Possono essere ammessi all’Associazione in qualità di Soci effettivi le imprese, sotto qualsiasi forma costituite ed operanti, che:
a)siano editori audiovisivi, ovvero
a1) produttori originari di videogrammi e/o di altre opere e supporti audiovisivi e/o multimediali;
a2) cessionari in esclusiva dei diritti di riproduzione e di messa in commercio di videogrammi e/o di altri supporti audiovisivi e/o multimediali, ovvero siano distributori esclusivi di videogrammi e/o altri supporti audiovisivi e/o multimediali
a3) imprese titolari di diritti le quali abbiamo ad oggetto della propria attività la fornitura di contenuti ai fini della distribuzione on-line e della messa a disposizione del pubblico di opere cinematografiche e audiovisive;
b) siano duplicatori o replicatori (duplicatori su supporti digitali) di videogrammi e/o supporti audiovisivi e/o multimediali;
c) siano imprese operanti a vario titolo nelle fasi di progettazione, realizzazione e post-produzione di opere e supporti audiovisivi e/o multimediali, non escludendo forme ibride di interazione tra supporti audiovisivi ed applicazioni in remoto;
d) siano effettivamente operanti in Italia con le modalità previste sub a), b), c) del presente articolo. Più specificamente, d1) imprese con sede legale nel territorio nazionale che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato nonchè nonché le imprese, con sede legale diversa, che operino comunque stabilente nel territorio nazionale italiano;
e) siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e dichiarino di accettare le finalità e le norme.

Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di Soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata nonché enti non-profit, che utilizzino realizzazioni editoriali audiovisive per fini di studio e/o divulgazione culturale, sociale, confessionale;
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.



Procedura di ammissione Per essere ammesse all’Associazione, le imprese in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente devono presentare
  • domanda di ammissione indirizzata al Presidente, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto.
  • attestazione della iscrizione alla Camera di Commercio per una delle attività di cui al precedente primo comma lettere a), b), c), e d) e della sussistenza del requisito di cui alla lettera e).

Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo che accerta la esistenza in capo all’aspirante Associato dei requisiti previsti dal presente Statuto per la ammissione alla Associazione. In caso di reiezione della domanda di ammissione l’impresa può chiederne il riesame da parte del Collegio dei Probiviri che prenderà una decisione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

L’Associato può comunicare la propria volontà di recedere dalla Associazione con preavviso inviato entro il trenta Giugno con lettera raccomandata A.R.; il recesso ha decorrenza dal primo Gennaio dell'anno successivo. Resta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 30 del presente Statuto.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

All’atto dell’ammissione, i nuovi Associati dovranno comunicare il rappresentante designato a tenere i rapporti con l’Associazione, il quale dovrà garantire piena affidabilità legale e morale.

ART. 6 - GRUPPI D’IMPRESE

Qualora esista un "Gruppo" secondo i criteri qui di seguito indicati, è questo che figura unitariamente come Associato a tutti gli effetti statutari.
Il "Gruppo" viene rappresentato in seno all’Associazione da un rappresentante comune a ciò designato.
Si ha un "Gruppo" quando si verifica una delle seguenti situazioni:
a. uno degli Associati, imprenditore individuale o società, detenga la maggioranza delle azioni o delle quote di altra società associata all' Univideo;
b. uno degli Associati, imprenditore individuale o società, abbia il potere di controllare la società, o impresa associata dell'Univideo sia mediante il possesso di azioni o quote ovvero in altri modi e forme quali a titolo esemplificativo: contratti di affitto di azienda o coincidenza di amministratori delle società.

Qualora il Consiglio Direttivo accerti tra le imprese già associate o che chiedano di associarsi, l'esistenza di un "Gruppo", sottoporrà il caso all'Assemblea Ordinaria per le relative delibere, dal momento della delibera assembleare sarà considerato membro dell'Univideo, a tutti gli effetti statutari, il "Gruppo", perdendo le singole imprese la qualità di Associato. Ogni Associato è tenuto a fornire al Consiglio Direttivo gli elementi atti ad accertare l'esistenza di dette situazioni.

ART. 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI

Gli Associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione a favore di tutti gli associati in forma collettiva.

Restano invece escluse per i Soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.

Le imprese associate hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione.
Il diritto di elettorato passivo dei Soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo.
L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso.
Ciascun Associato deve esercitare la propria attività secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le imprese associate accettano incondizionatamente il regolamento concernente il “Marchio collettivo Univideo” che deve considerarsi parte integrante del presente Statuto.

ART. 8 - CONTRIBUTI

Gli Associati sono tenuti al versamento annuale di una quota di iscrizione il cui importo varia con riferimento alla categoria ed alla classe di appartenenza secondo le deliberazioni dell’Assemblea.

Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato secondo le modalità fissate dall’Assemblea. La quota di iscrizione annuale relativa al primo anno di associazione viene calcolata in dodicesimi a seconda del mese dal quale decorre il rapporto di associazione.

I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati ed aggiornati con delibera dell'Assemblea.
Gli Associati sono inoltre tenuti ad effettuare eventuali ulteriori versamenti rispetto alla quota di iscrizione annuale che fossero deliberati dall'Assemblea Ordinaria per necessità o per integrazione dei fondi occorrenti per il regolare funzionamento dell'Associazione.

ART. 9 - SANZIONI

Gli Associati che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) sospensione dal diritto di partecipazione e voto in Assemblea;
b) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche direttive ricoperte nell’Associazione;
c) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche direttive ricoperte in sedi di rappresentanza esterna l’ Associazione;
d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
e) esclusione dall’ Associazione in caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Le sanzioni vengono decise dal Consiglio Direttivo che provvede a comunicare all’Associato il provvedimento che dispone la sanzione a suo carico. La sanzione non è efficace fino a che non sia stato notificato all’associato il relativo provvedimento.


E' prevista la facoltà di proporre avverso le sanzioni comminate ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le sanzioni sono cumulabili.

ART. 10 - CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde:

a) per recesso volontario da parte dell’Associato, nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 del presente statuto;
b) per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
d) per perdita dei requisiti associativi;
e) per espulsione nei casi previsti dal presente Statuto.
L’espulsione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora l’Associato sia responsabile di morosità reiterata o di grave inadempienza degli obblighi previsti dal presente Statuto.

Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
In tutte le ipotesi di cui al presente articolo l’Associato uscente è tenuto a soddisfare le obbligazioni pecuniarie pendenti nei confronti dell’Associazione.

Con la risoluzione del rapporto associativo, l’associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione.


TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE


ART. 11 - ORGANI

Sono organi dell' Associazione:

a) l'Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) il Consiglio di Presidenza;

d) il Presidente;

e) i Vice Presidenti;

f) il Collegio dei Revisori contabili;

g) i Probiviri.

ART. 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati; è Ordinaria e Straordinaria.

Gli Associati possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Associato avente diritto di voto; ogni rappresentante non potrà essere portatore di più di una delega.

Ciascun Associato dispone nell'Assemblea di numero di voti a determinarsi in ragione della categoria e della classe di appartenenza con apposita delibera assembleare.

Non sono ammessi a partecipare alle discussioni dell'Assemblea né hanno diritto di voto gli Associati che non siano in regola con i versamenti dei contributi annuali e con gli obblighi statutari.

ART. 13 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:
a) almeno una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;

b) ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti Associati che detengano complessivamente almeno un quarto del numero totale dei voti spettanti agli Associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere formulata per iscritto e diretta al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, il Presidente entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, provvederà a convocare l’Assemblea.

L'Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, da un Vice Presidente a mezzo fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni purchè non si tratti delle Assemblea indette per:
a) l'elezione del Presidente,
b) l'approvazione del bilancio,
c) l'approvazione di modifiche statutarie,
d) lo scioglimento dell'Associazione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno e il luogo, giorno ed ora della seduta in prima ed in seconda convocazione. Eventuali integrazioni degli argomenti all’ordine del giorno sono ammessi fino alle 24 ore precedenti la riunione.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti gli Associati.

Tuttavia, in caso di mancanza del numero legale, trascorsa un’ora, l’Assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.
L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti gli Associati, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno metà dei voti spettanti a tutti gli Associati, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone fisiche si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti salvo l’esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente. Funge da Segretario una persona designata dal Presidente in apertura di riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. I verbali redatti sulle riunioni dell’Assemblea vengono ratificati nella seduta successiva.


ART. 14 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria:
a) elegge il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 19;
b) elegge i Vice Presidenti secondo le modalità previste dall’art. 20
c) elegge i componenti elettivi del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art.15;
d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori contabili, secondo le modalità previste dall'art. 21
e) elegge i Probiviri secondo le modalità previste dall'art. 22;
f) istituisce o scioglie Sezioni e/o Gruppi per il conseguimento di interessi specifici all’interno dell’Associazione. Le Sezioni e/o Gruppi dovranno essere costituiti da almeno cinque aziende appartenenti al medesimo comparto di attività
g) determina le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, ne verifica le fasi di attuazione ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell' Associazione stessa;
h)ratifica il bilancio preventivo dell’ Associazione;
i) approva il bilancio consuntivo;
j) determina il numero dei voti spettanti agli Associati secondo la categoria e la classe di appartenenza e, sempre secondo queste ultime, la misura dei contributi a loro carico stabilendone le modalità di versament.
k) esercita ogni altra funzione attribuitale nel presente Statuto e nei regolamenti.
L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;
b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e nomina i liquidatori.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da componenti di diritto, da componenti elettivi e da eventuali componenti aggiuntivi
I componenti di diritto sono:
a) il Presidente;
b) i Vice Presidenti;
c) l'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica qualora faccia ancora parte delle imprese associate;
d) i Presidenti di eventuali rappresentanze specifiche all’interno dell’Associazione ( Sezioni e/o Gruppi)
Il numero di componenti elettivi viene fissato dalla Assemblea Ordinaria tra un minimo di quattro e un massimo di dieci; tali componenti sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto tra i membri dell’Associazione che abbiano comunicato la loro candidatura nei termini indicati nell’avviso di convocazione. Ciascun Associato ha la facoltà di esprimere un numero massimo di preferenze non superiore ai due terzi del numero dei seggi da ricoprire. I componenti elettivi del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica due anni Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica essi sono sostituiti dall'Assemblea. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza dei componenti elettivi del Consiglio.

Eventuali componenti aggiuntivi: Fino a tre componenti nominati dal Presidente – previo il parere favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo - con requisiti di rilevanza rappresentativa e/o organizzativa. Ciascun componente aggiuntivo dura in carica sino alla revoca da parte del Presidente in carica, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte in ciascun anno solare e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente, via fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data dall'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato via fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare. Sono ammesse integrazioni all’ordine del giorno fino alle 24 ore precedenti la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei componenti in carica; la validità del quorum costitutivo deve essere verificata dal Presidente in apertura delle riunioni.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio da parte dei membri che lo compongono non è delegabile; è ammessa la possibilità di collegamenti in videoconferenza o teleconferenza ad esclusione delle riunioni ove è prevista una votazione a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto la votazione sarà ripetuta per altre due volte; laddove permanesse la parità dei voti anche nella quarta votazione, la mozione sarà considerata respinta.

Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone fisiche si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Primo Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano di età.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per trevolte consecutive. I componenti decaduti vengono sostituiti dall'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Funge da Segretario verbalizzante una persona che il Presidente, o colui che presiede il Consiglio in sua assenza, procederà a nominare in apertura di riunione. I verbali redatti sulle riunioni del Consiglio vengono ratificati nella seduta successiva.


ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) proporre all’Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti;
b) nominare i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza e determinarne il numero;
c) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Associati;
d) deliberare l'espulsione dei soci e le altre sanzioni di cui agli art. 9 e 10 del presente Statuto;
e) approvare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relazione al progetto di bilancio consuntivo, ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
f) approvare il progetto bilancio preventivo (budget) dell’Associazione ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
g) deliberare sui contributi annuali dovuti dagli Associati ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
h) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
i) nominare la Commissione di designazione per l’elezione del Presidente;
j) approvare, su proposta del Presidente dell’Associazione, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
k) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima adunanza per la relativa ratifica;
l) approvare la nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione;
m) approvare regolamenti di esecuzione dello Statuto, nonché convenzioni di natura organizzativa;
n) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

ART. 17 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto:

a) dal Presidente;
b) dai Vice Presidenti;
c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica qualora faccia parte delle imprese associate;
d) da uno a tre componenti elettivi nominati dal Consiglio Direttivo che ne fissa anche il numero
e) da un eventuale componente nominato dal Presidente con requisiti di rilevanza rappresentativa e/o organizzativa.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo decidere sull’opportunità di nominare i componenti di cui alla lettera c).
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.
I membri di cui alla lettera c)durano in carica due anni, e possono essere rieletti per non più di quatto bienni consecutivi a quello della prima elezione.
I membri del Consiglio di Presidenza entrano a far parte del Consiglio Direttivo qualora non siano già presenti ad altro titolo.
Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti, tenuto conto degli astenuti e delle schede bianche.
Il Consiglio di Presidenza decade con lo scadere del mandato del Presidente e dei Vice Presidenti.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

ART. 18 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA


Spetta al Consiglio di Presidenza:
  • controllare l’attività dell’Associazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  • proporre l’azione a breve termine dell’Associazione e stabilire i piani per l’azione a medio e lungo termine.
  • esercitare in caso d’urgenza i poteri che spettano al Consiglio Direttivo al quale deve però riferire nella sua prima adunanza per la relativa ratifica.


ART. 19- PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti i Soci presenti e votanti.
Il Presidente dura in carica due anni.
Nell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, una Commissione di designazione composta da uno a tre componenti scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza Associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.
Tale Commissione sottopone al Consiglio Direttivo una o più indicazioni, sulle quali decide lo stesso Consiglio a scrutinio segreto, proponendo il designato al voto dell’Assemblea.
Al Consiglio devono comunque essere sottoposte dalla Commissione di designazione le candidature appoggiate da tanti Associati che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
Egli provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell’attività dell’Associazione, alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull’andamento delle sue attività.
E’ responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e prepara i documenti contabili dell’Associazione, per le successive determinazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.
In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la relativa ratifica.
Il Presidente può delegare a un Vice Presidente o a componenti del Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano d’età. La firma di un Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 20- VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti, in numero fino a quattro, vengono eletti dall'Assemblea ordinaria che elegge il Presidente; tra essi assume la qualifica di Primo Vice Presidente colui il quale avrà ricevuto il maggior numero di preferenze.
I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell’Associazione.
E’ necessaria la firma di un Vice Presidente per ogni operazione bancaria disposta dal Presidente. In assenza del Presidente saranno necessarie le firme congiunte di almeno due Vice Presidenti.
I Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore.
Nel caso qualcuno di essi venga a mancare durante il biennio di carica, egli è sostituito, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea Ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate, e ne fissa, se del caso, gli emolumenti destinati al rimborso delle spese sostenute nell’adempimento del proprio incarico.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni, e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e VicePresidente dell'Associazione.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e possono prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo.
I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi sulla base del numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

ART. 22 - PROBIVIRI

L’ Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, tre Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascuna impresa associata può esprimere fino ad un massimo di due preferenze.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’ impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli associati e che non si siano potute definire bonariamente.
Il collegio arbitrale è costituito dai tre Probiviri in carica, che d’accordo tra loro eleggeranno il Presidente del collegio ogni qual volta venga loro deferita la risoluzione di una controversia.
In caso di dissenso, la nomina del Presidente sarà deferita al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque tre Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dal Codice di procedura civile.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il Collegio dei Probiviri ha nominato il Presidente del Collegio arbitrale e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.
L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto altrimenti stabilito, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

ART. 23- DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Presidente previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed è responsabile del funzionamento della struttura dell’Associazione, sovraintendendo agli uffici e servizi dell'Unione stessa.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo al quale propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa.
Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea.
L’incarico di Direttore Generale potrà essere conferito anche sulla base di contratti di natura consulenziale, in assenza dunque di alcun vincolo da lavoro dipendente verso l’Associazione, qualora l’incarico venga conferito ad un iscritto agli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti.

ART. 24- DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle di cui agli artt.15 f), 17 d), 21 e 22. La carica di Presidente può essere ricoperta anche da membri esterni all’Associazione. Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.
Sono altresì considerati rappresentanti dell'Impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'Impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; possono essere previsti eventuali emolumenti solo per i Revisori Contabili ed eventuali rimborsi delle spese vive per i Probiviri. In caso di elezione di un Presidente esterno all’Associazione l’Assemblea Ordinaria stabilirà l’ammontare dell’emolumento.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
I componenti dichiarati decaduti dalla carica associativa non sono immediatamente rieleggibili.

ART. 25- ESERCIZIO

L’esercizio annuale avrà inizio il 1 Gennaio e si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 26- DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è competente il Foro di Milano.

TITOLO IV – FONDO COMUNE, BILANCIO PREVENTIVO

(BUDGET), BILANCIO CONSUNTIVO

ART. 27- FONDO COMUNE

Il fondo comune dell' Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dagli utili e proventi derivati dalle parteicpazioni societarie;
f) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all' Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell' Associazione e pertanto le imprese associate che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 28 - BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET)

Per ciascun anno solare il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea. Il documento è composto da:
a) Stato Patrimoniale previsto alla fine dell'esercizio;
b) Conto Economico di sintesi, per origine;
c) Rendiconto finanziario.

ART. 29- BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo.
Il documento è composto da:
a) Stato Patrimoniale;
b) Conto Economico;
c) Rendiconto finanziario.
Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il progetto di bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono essere raffrontati con il bilancio preventivo dell'esercizio e con il Consuntivo dell'esercizio precedente.
L’esercizio Associativo coincide con l’anno solare.


TITOLO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO


ART. 30- MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti gli Associati.
In casi particolari il Consiglio Direttivo può sottoporre agli Associati, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con le maggioranze di cui al comma precedente.
Agli Associati che in sede di Assemblea o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo Gennaio dell'anno successivo.

ART. 31- SCIOGLIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento dell' Associazione da un numero di Associati rappresentanti non meno del 50% della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 32- MARCHIO COLLETTIVO

L’Associazione istituisce un marchio di tutela collettivo le cui caratteristiche e norme d’uso sono indicate nel Regolamento allegato allo Statuto dell’Associazione di cui entra a far parte integrante.


R E G O L A M E N T O DEL MARCHIO COLLETTIVO "U N I V I D E O"


ART. 1 - TITOLARITÀ' DEL MARCHIO COLLETTIVO

La "UNIVIDEO", Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online , con sede in Milano, in seguito detta per brevità UNIVIDEO, è titolare del Marchio Collettivo di garanzia "UNIVIDEO", atto a contraddistinguere i videogrammi ed altri supporti video prodotti, distribuiti e importati dalle imprese italiane associate aventi i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento.
Il Marchio predetto verrà registrato in Italia ed internazionalmente.

ART. 2 - CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

L'uso del Marchio Collettivo UNIVIDEO è consentito alle Imprese Associate che:
a) siano regolarmente Associate;
b) abbiano fatto notifica dell'uso al Consiglio Direttivo con la periodicità da quest’ultimo definita;
c) rispettino le norme previste per l'uso del Marchio Collettivo, stabilite nel presente Regolamento.

ART. 3 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE

L'accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento è rimesso al Consiglio Direttivo.
Le sue deliberazioni sono impugnabili davanti all'Assemblea dell'UNIVIDEO.

ART. 4 - REQUISITI DEL MARCHIO

La concessione dell'uso del Marchio Collettivo di garanzia UNIVIDEO è subordinata alla sussistenza dei presenti requisiti:
a) che l'Associato, produttore, importatore o distributore dei videogrammi e altri supporti video sia titolare dei relativi diritti in base a validi contratti scritti;
b) che il contenuto dei videogrammi non sia in contrasto con norme penali la cui violazione sia stata accertata giudizialmente;
c) che nel caso di importazione dei nastri master necessari alla produzione di videogrammi o delle pellicole cinematografiche o di qualsiasi altro supporto necessario al medesimo scopo o nel caso dell'importazione dei videogrammi stessi o di altri supporti video, l'Associato si sia attenuto alle disposizioni di Legge e Amministrative vigenti in materia.
L'UNIVIDEO si riserva di richiedere in qualunque momento la prova circa l'esistenza dei requisiti sopra indicati subordinando all'ottenimento di tale prova la concessione dell'uso del Marchio.

ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI AUTORIZZATI

L’Associato cui è stato concesso l'uso del Marchio Collettivo si assume i seguenti obblighi:
a) utilizzare il marchio per contraddistinguere esclusivamente i prodotti per i quali l'uso è consentito dal presente Regolamento;
b) mantenere, nel tempo, per tali prodotti, i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
c) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.

ART. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL' ASSEMBLEA DELLA UNIVIDEO

E' compito del Consiglio Direttivo accertare e sanzionare le eventuali infrazioni alle norme d'uso del Marchio Collettivo dell'Associazione da parte delle imprese utilizzatrici.
L'Assemblea decide sui ricorsi delle imprese interessate contro le decisioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto questioni attinenti al Marchio Collettivo dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea possono avvalersi dell'assistenza di consulenti senza diritto di voto.

ART. 7 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ciascun Associato può richiedere che il Consiglio Direttivo accerti una violazione delle norme d'uso del Marchio Collettivo.
Tale potere spetta anche al Presidente della UNIVIDEO.
Le richieste formulate per iscritto e contenenti la descrizione e la documentazione dei fatti, vanno indirizzate direttamente al Consiglio Direttivo.

ART. 8 - DECISIONI, INVITI, SOSPENSIONE E INTERDIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Consiglio Direttivo, fatti salvi i diritti della difesa e il principio del contraddittorio, accerta se il comportamento esaminato viola le norme d'uso del Marchio Collettivo e pronuncia in ogni caso la propria decisione, per iscritto e brevemente motivata.
Quando il Consiglio Direttivo accerta irregolarità o improprietà nell'uso del Marchio, invita l'utilizzatore a porvi rimedio entro il termine che il Consiglio stesso stabilisce.
Qualora le violazioni previste alla lettera b) dell'art. 4 del presente Regolamento siano state accertate con sentenza non definitiva, il Consiglio Direttivo potrà sospendere l'uso del Marchio Collettivo relativamente ai prodotti interessati fino all'accertamento con sentenza definitiva.
In casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può vietare all'impresa interessata l'uso del Marchio Collettivo per i prodotti che non siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento. In tali casi il Consiglio Direttivo può fissare un termine entro il quale l'impresa interessata dovrà provare di avere eliminato le inadempienze.
Se l'autore della violazione non vi pone termine entro il termine indicato nel periodo indicato dal Consiglio Direttivo, o se l'impresa continua a usare il Marchio Collettivo nonostante il divieto del Consiglio, questo può deliberare a carico del trasgressore la interdizione dell'autorizzazione all'uso del Marchio Collettivo.
Il Consiglio Direttivo può disporre che la decisione di interdizione sia resa pubblica.

ART. 9 - NOTIFICA DELLE DECISIONI E DELLE SANZIONI

Le decisioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono firmate da chi ne ha presieduto la riunione e depositati entro trenta giorni presso la Direzione Generale dell'UNIVIDEO.
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